Amministrazione aperta
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, sul sito internet, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell'anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.Quindi le Pubbliche Amministrazioni devono dare pubblicità:
- alle sovvenzioni
- ai contributi
- ai sussidi
- agli ausili finanziari
- ai corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenza
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati
con l'unica limitazione che abbiano un importo superiore a 1000 Euro.
In deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito Internet dell'Ente sono indicati:
a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.